La scheda AeDES – Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica – è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi.
Questa scheda non può essere applicata a edifici che non ricadono in questa tipologia, come gli edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati), gli edifici monumentali (in particolare le chiese), o gli altri manufatti (come serbatoi, etc…), né tantomeno a ponti ed altre opere infrastrutturali.
La scheda è stata utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, è stata approvata la versione aggiornata degli strumenti da utilizzare per svolgere le verifiche di agibilità in emergenza post sismica, ovvero della “Scheda Aedes per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica” e del relativo Manuale di compilazione, che erano stati pubblicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011.
Il decreto dell’8 luglio 2014 istituisce il Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica. Attraverso la definizione di questo sistema strutturato viene garantita maggiore efficienza soprattutto nelle procedure di mobilitazione di tecnici formati.
Di conseguenza, viene favorita la realizzazione in tempi più rapidi dei rilievi dei danni e della valutazione di agibilità delle costruzioni dopo un terremoto, così da agevolare il rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni, ridurre i disagi e gli ulteriori possibili danni.
Il Nucleo Tecnico Nazionale è costituito da un Elenco nazionale di tecnici in cui potranno confluire gli elenchi istituiti dalle Regioni e quelli gestiti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e da altri soggetti istituzionali coinvolti in emergenza in attività tecniche.