Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. (24G00109)
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il
finanziamento delle prime misure urgenti relative:
a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal
fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento»
delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul
sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano
straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140
del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;
b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi
essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera
della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio
2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge
n. 140 del 2023.
Art. 2
Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici
nell'area dei Campi Flegrei
1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi
di riqualificazione sismica sugli edifici di proprieta' pubblica
esistenti nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
nonche' di assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di
trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare, e' nominato, tra
soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale
per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede
all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i
poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del
decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di
cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 e' necessaria
la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli
obblighi di comunicazione ivi previsti ed e' altresi' autorizzata,
nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione
dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la
possibilita' di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo
del medesimo comma 5.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in
particolare:
a) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i
sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento
della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:
1) sulla base dei criteri e delle priorita' indicate nel piano
straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate
approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12
ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2023, n. 183, uno o piu' programmi di interventi urgenti di
riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorita'
all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica
concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o
universitario, nonche' quelli che ospitano minori, detenuti o persone
con disabilita'; i programmi di cui al presente comma, comprendono,
altresi', gli interventi previsti dal primo e secondo programma di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al Capitolo
4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;
2) anche sulla base degli esiti dell'attivita' svolta dalla
regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli
interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza
«molto elevata» o «elevata», uno o piu' programmi di interventi
urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalita' delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e
prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza
nell'area dei Campi Flegrei;
b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla
lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi
del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso
individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
c) ad esercitare i poteri sostituivi nei confronti degli enti
locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal
presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il
Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna
all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli
atti o i provvedimenti necessari.
3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi
del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto
del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione,
per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un
dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante
l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale della Stato.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica
sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario
e' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di
legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui
al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e
continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza,
che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al
comma 1, si puo' provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario
straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse
nello svolgimento delle funzioni commissariali.
5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue
dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data
di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla
struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a venticinque unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di
livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita'
di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del
personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale
dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di
supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di
risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai
dirigenti di livello generale e di livello non generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento
fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della
struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento
istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti
di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e
strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui
al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario
straordinario puo' avvalersi di un numero massimo di cinque esperti
di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con
proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a
carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonche', mediante
apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle
amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unita'
tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,
dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di
Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario puo' stipulare apposite
convenzioni con le societa' in house dello Stato, della regione
Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui
oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
7. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate
le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei
programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a
qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 14.
8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la
protezione civile, d'intesa con la regione Campania, e' disciplinato
il subentro dell'autorita' competente in via ordinaria
nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non
ancora ultimati nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle
risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli
interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo
periodo, derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui
al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione
commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che
sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel
limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo
di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2,
lettera a), numeri 1) e 2), e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per
l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed
euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo
sono destinate:
a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro
25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro
35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 2, lettera a), numero 1);
b) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro
30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000
nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000
nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel
primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a),
numero 2).
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per
l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a
euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed
a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita
sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027,
euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029,
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed
imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima
legge n. 178 del 2020;
c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000
per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno
2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per
l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la
regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto
2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b),
numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui
al presente comma e' data evidenza nell'Accordo per la coesione da
definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il
diciottesimo comma e' abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione
Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata
relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del
sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto
articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984,
contenente l'indicazione:
a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento,
con la specificazione dello stato di avanzamento, nonche' di quelli
da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero
destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;
c) dell'entita' delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di
quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal
citato programma;
d) dell'entita' delle risorse occorrenti per il completamento
degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora
avviati;
e) dei rapporti attivi e passivi di titolarita' del Presidente
della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984,
afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi
compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a
contraenti generali;
f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
g) dell'entita' delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale intestata al Presidente della regione Campania quale
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo
comma, della legge n. 887 del 1984.
13. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati:
a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli
interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma,
della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti
per assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto
nelle predette zone, nonche' le risorse europee e nazionali
utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano
non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del
Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del
1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata
iniziata l'attivita' realizzativa da parte dei medesimi concessionari
o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima
data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o
contraenti generali i contratti con gli operatori economici
incaricati della loro realizzazione;
b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e
degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento
della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in
relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione
della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le
politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la
Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e
con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del
medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli
interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del
comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento
degli interventi, della loro riferibilita' in modo esclusivo o
prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della
tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro
imputabilita' al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di
contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si
considerano in corso gli interventi per i quali sia gia' stata
iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di
contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai
concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente
della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e
quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o
avvisi risultino gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche', laddove non sia prevista la pubblicazione
di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano gia' stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del
comma 13, lettera a), e' affidata al Commissario straordinario di cui
al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalita' di cui ai
commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di
cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede,
altresi', al completamento degli interventi individuati ai sensi
della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarita' dei
rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione
Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli
trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e gia'
attribuiti alla responsabilita' di attuazione delle competenti
strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale
della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno
e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di
avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il
decreto di cui al comma 13, alinea, e', altresi', disciplinato il
subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nell'attuazione
degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo
periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonche' il versamento al rispettivo bilancio
delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli
interventi medesimi.
15. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 140
del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «, per la cui esecuzione» fino
alla fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo e' soppresso.
16. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), le
risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge
n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel
primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprieta'
pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del piano
straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato
decreto-legge n. 140/2023, sono destinate, nel limite di euro
35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi
inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e
sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilita'
speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.
Art. 3
Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per
l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei
1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di
cui al comma 13 del medesimo articolo 2, nonche' quelli indicati
nell'articolo 4 del presente decreto sono dichiarati urgenti,
indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono
variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto
previsto dal presente articolo.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, alle procedure
di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1,
si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di
avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. E' ammessa, altresi', la deroga alle seguenti
disposizioni normative:
a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;
b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi
previsti;
c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento
agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel
rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio
europeo, del 19 ottobre 2008;
d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa
programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di
affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del
relativo intervento;
2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica
delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le
relative procedure;
3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire
l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla
richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilita' di
effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' di cui all'articolo 140, comma 7;
3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa
specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi
di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di
quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto
delle norme vigenti in materia di lavoro.
Art. 4
Misure urgenti per assicurare la continuita' dell'attivita'
scolastica
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' scolastica,
il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 1,
provvede, con i poteri e le modalita' previste dal medesimo articolo
2 nonche' dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di
ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti
nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di
provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza
dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000
per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma
1, la regione Campania puo' avvalersi, nei territori colpiti dal
predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro
multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso
scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli
temporanei destinati all'attivita' scolastica, anche in deroga alle
vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di
euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione
comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di
occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto
dal presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2024,
l'apertura di una apposita contabilita' speciale, presso la Tesoreria
dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo
interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta
contabilita' speciale.
Art. 5
Contributi per l'autonoma sistemazione
1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di
Bacoli e di Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui
al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei
familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per
inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data
di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorita'
in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo
di cui al precedente periodo spetta, altresi', in favore dei nuclei
familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in
esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di
agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio
2024. Il contributo e' riconosciuto nella misura massima,
rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro
500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00
per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli
composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00
mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore
a 65 anni, persone con disabilita' con una percentuale di invalidita'
non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo
nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra
indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili
previsti per il nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla
data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a
che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione,
anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati
dall'articolo 8 del presente decreto, o le esigenze abitative siano
state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non
possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non
spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente
soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente
articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a
favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con
oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate
dallo Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024
e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice
della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse
finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilita'
speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Art. 6
Interventi di nuova costruzione
1. Al fine di garantire l'incolumita' e la sicurezza pubblica nella
zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la
regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza
gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima
zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico
in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in
relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero
determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente
tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione
delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico
urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo
grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, nella predetta zona
di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' vietato
il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di
interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.
Art. 7
Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del
patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei
1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli
interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio
privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei
contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei
relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli
provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio
interessato dall'analisi di vulnerabilita' sismica dell'edilizia
privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3,
lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la
specificazione degli esiti di detta analisi ove gia' disponibili, in
relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi,
anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al
primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate
istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e non ancore definite alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di
vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo
decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri una proposta di programma di interventi di
riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della
predetta analisi come a piu' elevata vulnerabilita' sismica ed
inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero
in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il
sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di
autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare,
una ricognizione delle risorse eventualmente gia' finalizzate a
legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica,
l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione
sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo,
anche connesso alla necessita' di individuare eventuali soluzioni
temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle
more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di
inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del
Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 8
Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli
edifici residenziali inagibili
1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio
privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi
nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi
Flegrei, e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e
di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il
riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2
in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale
e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita'
in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in
vigore del presente decreto, delle competenti autorita' in
conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il
contributo di cui al precedente periodo spetta, altresi', in favore
dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in
esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di
agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio
2024.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per metro quadro di
superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi
dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del
15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini
della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario
dell'unita' immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine
delegato dal proprietario o dall'usufruttario dell'unita'
immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente
alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino
dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per
ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola domanda di
contributo. Il contributo e' concesso, nel limite massimo per
edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro
1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il
ripristino in tempi rapidi della funzionalita' degli immobili,
attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici
con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici
con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le
costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.
3. La domanda di contributo di cui al comma 1 e' presentata dal
soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio
e' ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di
indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono
obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilita' della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo
edilizio ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista
abilitato che attesti il nesso di causalita' tra l'evento sismico del
20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di
sgombero. La dichiarazione deve recare, altresi', la descrizione dei
danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione
economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico
dell'intervento, nonche' la quantificazione delle competenze tecniche
nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La
dichiarazione asseverata attesta, altresi', la finalita' e la
idoneita' degli interventi di riqualificazione sismica e di
riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di
sgombero;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unita'
immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unita'
immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del
provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel caso di
interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, il
riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto e'
subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un
progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unita'
strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto
previsto dal primo periodo, e' dovuto anche qualora tra le unita'
immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1,
unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi
destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
5. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento
espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della
domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al
comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli
interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere
redatto il certificato di regolare esecuzione.
6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli
eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica,
di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica,
anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per
analoghe finalita' o per la riparazione del medesimo danno o degli
eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni
e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in
conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano
muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua
conformita' ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito
alla data di presentazione della relativa domanda.
7. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione
Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli
delle risorse di cui al comma 1 e le modalita' di trasferimento agli
stessi delle risorse assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorita' nell'assegnazione dei
contributi nonche' i criteri di determinazione del contributo
riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2
e le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari;
c) le modalita' di presentazione delle domande di contributo,
anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del
certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalita' di
cui al comma 5, secondo periodo;
e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da parte dei Comuni
dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di
cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto
Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per
l'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per
l'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per
l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
465.576 euro per l'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e
752.551 euro per l'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370
euro per l'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per
l'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per
l'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per 250.703 euro per
l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per
761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.
Art. 9
Supporto alla capacita' operativa del Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi,
amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla
presente Capo, al fine di supportare la capacita' operativa del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del
2023 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al terzo periodo le parole: «dieci unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «venti unita'», le parole: «nove di personale non
dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove di
personale non dirigenziale» e le parole: «fino al numero massimo di
quattro unita'» sono sostituite dalle seguenti: «fino al numero
massimo di otto unita'»;
c) all'ottavo periodo, le parole: «e di 655.664 euro per l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 907.339 per l'anno 2024 e
di 1.159.014 per l'anno 2025».
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9,
quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel
territorio della regione Campania, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' assegnata alla
regione Campania per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), del
citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000,
di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro
291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per
detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Per le
finalita' di cui al presente comma, si intendono come da completare
gli investimenti gia' finanziati con le risorse del Programma
operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine
ultimo per l'ammissibilita' della spesa previsto dal regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del
medesimo regolamento e che l'Autorita' di gestione si e' impegnata a
rendere funzionanti entro i termini e con le modalita' stabilite
dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020
previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla
chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare
dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo
sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione
transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione
(IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione
europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.
Art. 11
Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma
2016 Centro Italia
1. A decorrere dal 1° settembre 2024 e' disposta la cessazione del
contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
388 del 26 agosto 2016.
2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e
fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo denominato
«contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»
in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per
l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e
continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente
danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato
i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire
dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo
per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento
sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto,
altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma
3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi
per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli
edifici. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che
alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo
abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in
locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
3. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento
del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono
disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con
ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2
e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro
nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente
periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del
contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di
stabilita'.
4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano
il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo
i criteri e le modalita' stabilite dal Commissario Straordinario del
Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate,
anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la
collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con
particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati,
avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla
data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e
continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione e che
risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di
unita' immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono
tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti
per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica
decurtato del 30 per cento.
6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo
l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il
Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto
2024, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario
Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro
34.000.000, che costituisce limite di spesa.
7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai
commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con
provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilita'
speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri
provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle
condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva
assegnazione in favore dei Comuni interessati.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, il Dipartimento
della protezione civile, all'esito del completamento dell'attivita'
di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il
riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le
eventuali economie di spesa sulla contabilita' speciale del
Commissario Straordinario.
Art. 12
Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;
b) al comma 3, le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro
5.262.307 annui», «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750
annui», «euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui»,
«euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui» ed «euro
35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «euro 6.268.803 annui»; «euro
11.908.750 annui»; «euro 3.177.860 annui»; «euro 6.128.730 annui» e
«euro 75.996.252 annui»;
c) al comma 8, alinea e lettera a), le parole «euro 62.669.029
per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per
l'anno 2024».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al
2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+
«Capacita' per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di
esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le
modalita' di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37
e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021;
b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo
1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle citta'
metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province
di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 luglio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio