Ven 14 Febbraio 2025
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Campi Flegrei, ecco il decreto Legge! Le disposizioni previste

Campi FlegreiCampi Flegrei, ecco il decreto Legge! Le disposizioni previste

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. (24G00109)

Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il
finanziamento delle prime misure urgenti relative: 
    a)  al  patrimonio  edilizio,  anche  privato,  interessato   dal
fenomeno  bradisismico  localizzato  nella   «zona   di   intervento»
delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del  decreto-legge  12  ottobre  2023,  n.  140,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n.  183,  pubblicata  sul
sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione  civile
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  oggetto  del  piano
straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140
del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare del 26 febbraio  2024,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024; 
    b)  alle  infrastrutture  di  trasporto  e  degli  altri  servizi
essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera
della Giunta Regionale della Regione Campania n.  7  del  10  gennaio
2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5  del  decreto-legge
n. 140 del 2023. 

Art. 2 
 
Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi  pubblici
                     nell'area dei Campi Flegrei 
 
  1. Al fine di assicurare la celere realizzazione  degli  interventi
di riqualificazione sismica  sugli  edifici  di  proprieta'  pubblica
esistenti nell'area di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a)
nonche'  di  assicurare  la  funzionalita'  delle  infrastrutture  di
trasporto e degli  altri  servizi  essenziali  e  prioritari  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto su  proposta  del  Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare,  e'  nominato,  tra
soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale
per l'incarico da svolgere, un Commissario  straordinario,  cui  sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12,  comma  1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario,  nominato  ai  sensi  del  primo   periodo,   provvede
all'espletamento dei propri compiti e delle proprie  funzioni  con  i
poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del
decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze  di
cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 e' necessaria
la previa intesa con  la  regione  Campania,  non  si  applicano  gli
obblighi di comunicazione ivi previsti ed  e'  altresi'  autorizzata,
nella misura strettamente necessaria ad assicurare  la  realizzazione
dell'intervento ovvero il rispetto del  relativo  cronoprogramma,  la
possibilita' di derogare alle disposizioni di cui  al  terzo  periodo
del medesimo comma 5. 
  2. Il Commissario straordinario di cui  al  comma  1  provvede,  in
particolare: 
    a) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania  e  sentiti  i
sindaci dei Comuni di Bacoli,  Napoli  e  Pozzuoli,  il  Dipartimento
della protezione  civile  e  il  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri: 
      1) sulla base dei criteri e delle priorita' indicate nel  piano
straordinario di analisi della vulnerabilita'  delle  zone  edificate
approvato ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  12
ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2023, n. 183, uno o piu' programmi di interventi urgenti  di
riqualificazione sismica  degli  edifici  pubblici,  dando  priorita'
all'attuazione   degli   interventi   di   riqualificazione   sismica
concernenti gli  edifici  pubblici  destinati  ad  uso  scolastico  o
universitario, nonche' quelli che ospitano minori, detenuti o persone
con disabilita'; i programmi di cui al presente  comma,  comprendono,
altresi', gli interventi previsti dal primo e  secondo  programma  di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di  cui  al  Capitolo
4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; 
      2) anche sulla base degli  esiti  dell'attivita'  svolta  dalla
regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
n. 140 del 2023, con particolare riguardo  alla  realizzazione  degli
interventi individuati dalla medesima regione  con  classe  d'urgenza
«molto elevata» o «elevata»,  uno  o  piu'  programmi  di  interventi
urgenti   finalizzati   ad   assicurare   la   funzionalita'    delle
infrastrutture di  trasporto  e  degli  altri  servizi  essenziali  e
prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di  emergenza
nell'area dei Campi Flegrei; 
    b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di  cui  alla
lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai  sensi
del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo  stesso
individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica; 
    c) ad esercitare i poteri sostituivi  nei  confronti  degli  enti
locali in caso di mancato adempimento  degli  obblighi  previsti  dal
presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri  sostitutivi,  il
Commissario  straordinario,   constatato   l'inadempimento,   assegna
all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia,  adotta  tutti  gli
atti o i provvedimenti necessari. 
  3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario  ai  sensi
del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati  con  decreto
del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione,
per ciascun intervento, del codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  un
dettagliato  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   recante
l'indicazione  degli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali,  da
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale della Stato. 
  4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta  in  carica
sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del  Commissario  straordinario
e' determinato con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del  presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario  straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite  massimo  retributivo  di
legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di  cui
al  presente  comma,  conserva  il  trattamento  economico  fisso   e
continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza,
che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui  al
comma 1, si puo' provvedere alla revoca dell'incarico di  Commissario
straordinario, anche in conseguenza  di  gravi  inadempienze  occorse
nello svolgimento delle funzioni commissariali. 
  5.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette dipendenze, costituita con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino  alla  data
di  cessazione  dell'incarico  del  Commissario  straordinario.  Alla
struttura  di  supporto  e'  assegnato  un  contingente  massimo   di
personale  pari  a  venticinque  unita',  di  cui  una  di  personale
dirigenziale di livello generale e due di personale  dirigenziale  di
livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  ventidue  unita'
di   personale   non   dirigenziale,    dipendenti    di    pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali,  individuati  previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti  predetti,  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui  al
presente articolo, con esclusione del personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
giuridico     e     il     trattamento     economico     fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale  non  dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri  e,  con  uno   o   piu'   provvedimenti   del   Commissario
straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di  trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'  previste  dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto  della  disciplina  in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo  8  aprile
2003, n. 66. Il trattamento  economico  del  personale  collocato  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Al   personale
dirigenziale di livello generale e non generale  della  struttura  di
supporto e' riconosciuta la retribuzione  di  parte  variabile  e  di
risultato in misura pari a  quella  riconosciuta  rispettivamente  ai
dirigenti di  livello  generale  e  di  livello  non  generale  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  All'atto  del  collocamento
fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della
struttura di  supporto  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  489,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento
istitutivo della struttura di supporto sono determinate,  nei  limiti
di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e
strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di  cui
al secondo periodo del presente comma,  necessarie  al  funzionamento
della medesima struttura. 
  6.  Per  l'esercizio  delle  proprie   funzioni,   il   Commissario
straordinario puo' avvalersi di un numero massimo di  cinque  esperti
di comprovata qualificazione  professionale,  da  esso  nominati  con
proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali  a
carico dell'amministrazione per singolo incarico,  nonche',  mediante
apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  delle   strutture,   anche   periferiche,   delle
amministrazioni      centrali      dello      Stato,      dell'Unita'
tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del  28  gennaio  2011,
dell'Agenzia del demanio, della regione  Campania  e  dei  comuni  di
Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalita' di cui al  primo
periodo,  il  Commissario  straordinario  puo'   stipulare   apposite
convenzioni con le societa'  in  house  dello  Stato,  della  regione
Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo  periodo,  i  cui
oneri sono posti a carico dei quadri economici  degli  interventi  da
realizzare nel limite massimo del 2 per cento. 
  7. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate
le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei
programmi di cui al comma 3 e  le  eventuali  risorse  finanziarie  a
qualsiasi titolo destinate o da destinare  alla  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 14. 
  8. Al termine della  gestione  straordinaria  di  cui  al  presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta, ove  nominata,  dell'Autorita'  politica  delegata  per  la
protezione civile, d'intesa con la regione Campania, e'  disciplinato
il   subentro   dell'autorita'   competente    in    via    ordinaria
nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e  non
ancora ultimati nonche' il versamento al  rispettivo  bilancio  delle
risorse finanziarie  residue  necessarie  per  la  conclusione  degli
interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle  di  cui  al  primo
periodo, derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di  cui
al  comma  7,  ancora   disponibili   al   termine   della   gestione
commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,  ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di  diversa  provenienza,  che
sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5  e  6,  quantificati  nel
limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo
di euro 3.712.586 per ciascuno  degli  anni  dal  2025  al  2027,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
  10. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettera a), numeri 1) e 2), e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000  per
l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli  anni  2025  e  2026,
euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno  2028  ed
euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al  primo  periodo
sono destinate: 
    a) nella misura di euro  23.484.000  per  l'anno  2024,  di  euro
25.750.000 per ciascuno degli  anni  dal  2025  al  2027  e  di  euro
35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione  degli  interventi  di
cui al comma 2, lettera a), numero 1); 
    b)  nella  misura  di  euro  20.600.000  nell'anno   2024,   euro
30.900.000 per ciascuno degli  anni  2025  e  2026,  euro  51.500.000
nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno  2028  ed  euro  89.095.000
nell'anno 2029, alla  realizzazione  degli  interventi  inseriti  nel
primo piano di interventi urgenti di cui  al  comma  2,  lettera  a),
numero 2). 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro  44.084.000  per
l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a
euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed
a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede: 
    a)  quanto  a  euro  7.800.000  per   l'anno   2024,   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232,  relativamente  alla  quota  affluita
sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico di  competenza  del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro  41.200.000  per  l'anno  2027,
euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000  per  l'anno  2029,
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  ed
imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera b),  numero  1),  della  medesima
legge n. 178 del 2020; 
    c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di  euro  25.750.000
per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro  36.050.000  per  l'anno
2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e  di  euro  46.350.000  per
l'anno 2029, mediante  corrispondente  riduzione  delle  risorse  del
Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, per la parte relativa  alle  risorse  indicate  per  la
regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023  del  3  agosto
2023, adottata ai sensi  dell'articolo  1,  comma  178,  lettera  b),
numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui
al presente comma e' data evidenza nell'Accordo per  la  coesione  da
definire tra la  regione  Campania  e  il  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud,  le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. 
  12. All'articolo 11 della  legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  il
diciottesimo comma e' abrogato. Entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Presidente  della  regione
Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le  politiche  di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  una  dettagliata  e   documentata
relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento  del
sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal  fenomeno
bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi  del  predetto
articolo 11,  diciottesimo  comma,  della  legge  n.  887  del  1984,
contenente l'indicazione: 
    a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di  svolgimento,
con la specificazione dello stato di avanzamento, nonche'  di  quelli
da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero
destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma; 
    c) dell'entita' delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di
quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti  dal
citato programma; 
    d) dell'entita' delle risorse  occorrenti  per  il  completamento
degli  interventi  inseriti  nel  predetto  programma  e  non  ancora
avviati; 
    e) dei rapporti attivi e passivi di  titolarita'  del  Presidente
della regione Campania,  quale  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n.  887  del  1984,
afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi
compresi quelli derivanti da affidamenti  a  concessionari  ovvero  a
contraenti generali; 
    f) degli eventuali contenziosi e del loro esito; 
    g) dell'entita'  delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale  intestata  al  Presidente  della  regione  Campania   quale
Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  11,  diciottesimo
comma, della legge n. 887 del 1984. 
  13. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione  civile
e le politiche del mare e del Ministro per  gli  affari  europei,  il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati: 
    a) sentito il Commissario straordinario di cui al  comma  1,  gli
interventi inseriti del  programma  di  adeguamento  del  sistema  di
trasporto   intermodale   nelle   zone   interessate   dal   fenomeno
bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma,
della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati  e  ritenuti  urgenti
per assicurare la funzionalita'  delle  infrastrutture  di  trasporto
nelle  predette  zone,  nonche'  le  risorse  europee   e   nazionali
utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo  periodo,  si  considerano
non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte  del
Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge  n.  887  del
1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai  quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  non  sia  stata
iniziata l'attivita' realizzativa da parte dei medesimi concessionari
o contraenti generali ovvero in relazione  ai  quali,  alla  medesima
data, non siano  stati  sottoscritti  dai  predetti  concessionari  o
contraenti  generali  i  contratti  con   gli   operatori   economici
incaricati della loro realizzazione; 
    b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12  e
degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente  dal  Dipartimento
della protezione civile, limitatamente  a  quanto  di  competenza  in
relazione alla rilevanza degli  interventi  ai  fini  dell'attuazione
della  pianificazione  di  emergenza,  e  dal  Dipartimento  per   le
politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale  dello  Stato  in  contraddittorio  con  la
Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del  1984  e
con gli  uffici  della  regione  Campania  operanti  a  supporto  del
medesimo  Commissario  o  comunque  coinvolti  nell'attuazione,   gli
interventi inseriti nel  programma  di  adeguamento  del  sistema  di
trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, suscettibili di  essere  trasferiti  ai  sensi  del
comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato  di  avanzamento
degli interventi,  della  loro  riferibilita'  in  modo  esclusivo  o
prevalente alle zone interessate  dal  fenomeno  bradisismico,  della
tipologia delle  fonti  di  finanziamento  utilizzate  e  della  loro
imputabilita' al bilancio  dello  Stato,  dell'esistenza  o  meno  di
contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si
considerano in corso gli  interventi  per  i  quali  sia  gia'  stata
iniziata la fase di  realizzazione  dei  lavori,  quelli  oggetto  di
contratti di appalto di lavori, ivi  compresi  quelli  stipulati  dai
concessionari o dai contraenti generali  individuati  dal  Presidente
della regione Campania,  quale  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984,  e
quelli oggetto di  procedure  di  affidamento  di  lavori  ovvero  di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i  cui  bandi  o
avvisi risultino gia' pubblicati alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, nonche', laddove non sia prevista la  pubblicazione
di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano gia' stati  inviati  gli
inviti a presentare le offerte. 
  14. La realizzazione degli  interventi  individuati  ai  sensi  del
comma 13, lettera a), e' affidata al Commissario straordinario di cui
al comma 1 che vi provvede con i poteri e  le  modalita'  di  cui  ai
commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto  di
cui al comma  13,  alinea,  il  Commissario  straordinario  provvede,
altresi', al completamento  degli  interventi  individuati  ai  sensi
della lettera b) del comma  13,  subentrando  nella  titolarita'  dei
rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La  regione
Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli
trasferiti al Commissario straordinario di cui  al  comma  1  e  gia'
attribuiti  alla  responsabilita'  di  attuazione  delle   competenti
strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della  legge  regionale
della regione Campania n. 1 del  30  gennaio  2008,  trasmettendo  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno
e fino alla  data  di  conclusione,  una  relazione  sullo  stato  di
avanzamento fisico  e  finanziario  dei  citati  interventi.  Con  il
decreto di cui al comma 13, alinea,  e',  altresi',  disciplinato  il
subentro dell'autorita' competente in via  ordinaria  nell'attuazione
degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e  dal  terzo
periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nonche' il versamento  al  rispettivo  bilancio
delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli
interventi medesimi. 
  15. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge  n.  140
del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «, per  la  cui  esecuzione»  fino
alla fine del periodo sono soppresse; 
    b) il secondo periodo e' soppresso. 
  16. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a),  le
risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge
n. 140 del 2023, per  l'attuazione  degli  interventi  contenuti  nel
primo e secondo programma di interventi sugli edifici  di  proprieta'
pubblica di cui al  Capitolo  4.1-  fasi  (iii)  e  (iv),  del  piano
straordinario  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del   richiamato
decreto-legge  n.  140/2023,  sono  destinate,  nel  limite  di  euro
35.930.000  per  l'anno  2024,  al  finanziamento  degli   interventi
inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a),  numero  1),  e
sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della  protezione  civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario. 

Art. 3 
 
Misure  di   semplificazione,   accelerazione   e   derogatorie   per
  l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei 
 
  1. Gli interventi inseriti nei programmi  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai  decreti  di
cui al comma 13 del medesimo  articolo  2,  nonche'  quelli  indicati
nell'articolo  4  del  presente  decreto  sono  dichiarati   urgenti,
indifferibili e di pubblica utilita' e,  ove  occorra,  costituiscono
variante agli  strumenti  urbanistici  vigenti  ai  sensi  di  quanto
previsto dal presente articolo. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,  alle  procedure
di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma  1,
si applicano, in quanto compatibili e secondo il  relativo  stato  di
avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108. E' ammessa, altresi', la  deroga  alle  seguenti
disposizioni normative: 
    a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.
357, articolo 5, comma 6,  limitatamente  ai  termini  temporali  ivi
previsti; 
    c) decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  con  riferimento
agli articoli 189, 190, 208, 209, 211,  212,  214,  215  e  216,  nel
rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento  e  del  Consiglio
europeo, del 19 ottobre 2008; 
    d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento: 
      1)  all'articolo  37,  relativamente  alla  necessaria   previa
programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di
affidare l'appalto anche in assenza della previa  programmazione  del
relativo intervento; 
      2) all'articolo  54,  per  consentire  l'esclusione  automatica
delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero  delle  offerte
ammesse sia inferiore a cinque, per  semplificare  e  velocizzare  le
relative procedure; 
      3)  all'articolo  119,  comma  5,  allo  scopo  di   consentire
l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far  data  dalla
richiesta  dell'appaltatore,  ferma  restando  la   possibilita'   di
effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 140, comma 7; 
  3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di  cui  al  presente  articolo,  possono  essere  previsti,   previa
specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi
di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al  doppio  di
quanto previsto dall'articolo 126 del decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36 e lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto
delle norme vigenti in materia di lavoro. 
Art. 4 
 
Misure  urgenti  per   assicurare   la   continuita'   dell'attivita'
                             scolastica 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita'  scolastica,
il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  2,  comma   1,
provvede, con i poteri e le modalita' previste dal medesimo  articolo
2 nonche' dall'articolo 3, all'esecuzione di  interventi  urgenti  di
ripristino e riqualificazione sismica degli edifici  scolastici  siti
nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),
danneggiati  e  sgomberati  per   inagibilita'   in   esecuzione   di
provvedimenti adottati  dalle  competenti  autorita'  in  conseguenza
dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000
per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente  alle  somme
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  226  del  27  settembre  2017,  per  gli
interventi di prevenzione  del  rischio  sismico  di  competenza  del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al  comma
1, la regione Campania puo'  avvalersi,  nei  territori  colpiti  dal
predetto evento sismico  del  20  maggio  2024,  dell'Accordo  Quadro
multifornitore  per  il  noleggio  di  moduli  prefabbricati  ad  uso
scolastico in eventi emergenziali per conto  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  ai
fini della localizzazione, progettazione e  realizzazione  di  moduli
temporanei destinati all'attivita' scolastica, anche in  deroga  alle
vigenti previsioni urbanistiche, nel limite  massimo  complessivo  di
euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione
comporta dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed
urgenza delle opere di cui  al  comma  1  e  costituisce  decreto  di
occupazione d'urgenza delle aree individuate.  Agli  oneri  derivanti
dal presente comma  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali   di   cui
all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto
dal  presente  comma  e'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre  2024,
l'apertura di una apposita contabilita' speciale, presso la Tesoreria
dello Stato, intestata al soggetto  competente  individuato,  al  suo
interno, dalla Regione Campania.  Il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'  autorizzato  a
versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta
contabilita' speciale. 
Art. 5 
 
               Contributi per l'autonoma sistemazione 
 
  1. La regione Campania, avvalendosi  dei  Comuni  di  Pozzuoli,  di
Bacoli e di Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse  di  cui
al comma 4, un  contributo  per  l'autonoma  sistemazione  ai  nuclei
familiari la cui  abitazione  principale  sia  stata  sgomberata  per
inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro  la  data
di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorita'
in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il  contributo
di cui al precedente periodo spetta, altresi', in favore  dei  nuclei
familiari la  cui  abitazione  principale  sia  stata  sgomberata  in
esecuzione di provvedimenti per i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  sia  stata  chiesta  la  verifica  di
agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del  20  maggio
2024.  Il  contributo   e'   riconosciuto   nella   misura   massima,
rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari,  di  euro
500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00
per quelli composti  da  tre  persone,  di  euro  800,00  per  quelli
composti da quattro persone,  fino  ad  un  massimo  di  euro  900,00
mensili per i nuclei familiari composti  da  cinque  o  piu'  unita'.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore
a 65 anni, persone con disabilita' con una percentuale di invalidita'
non inferiore al 67 per cento, e' concesso un  contributo  aggiuntivo
nel limite di euro 200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra
indicati, anche oltre  il  limite  massimo  di  euro  900,00  mensili
previsti per il nucleo familiare. 
  2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati  a  decorrere  dalla
data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile  e  sino  a
che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione,
anche  a  seguito  dell'attuazione  degli   interventi   disciplinati
dall'articolo 8 del presente decreto, o le esigenze  abitative  siano
state soddisfatte in modo stabile. In  ogni  caso  i  contributi  non
possono essere erogati oltre il 31 dicembre  2025  e,  comunque,  non
spettano  qualora  l'esigenza  abitativa  sia  stata  temporaneamente
soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. 
  3. Dalla data di erogazione  dei  contributi  di  cui  al  presente
articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo  a
favore dei soggetti di cui al  comma  1  eventualmente  concesse  con
oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se  rimborsate
dallo Stato. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024
e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a  valere  sulle  risorse  del
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del  Codice
della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1. Il Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzato  a   versare   le   risorse
finanziarie di cui al presente comma  su  una  apposita  contabilita'
speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato. 
Art. 6 
 
                   Interventi di nuova costruzione 
 
  1. Al fine di garantire l'incolumita' e la sicurezza pubblica nella
zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),  entro
novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza
gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella  medesima
zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico  urbanistico
in un'area a rischio vulcanico,  sismico  e  bradisismico,  anche  in
relazione  alle  conseguenze   che   nuove   costruzioni   potrebbero
determinare sulla pianificazione di  emergenza.  Decorso  inutilmente
tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri   provvede   ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino  all'adozione
delle specifiche misure di  prevenzione  dell'incremento  del  carico
urbanistico di cui ai precedenti  periodi,  sussistendo  un  pericolo
grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, nella predetta  zona
di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e'  vietato
il  rilascio  di  titoli  edilizi  abilitanti  la  realizzazione   di
interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale. 
Art. 7 
 
Programmazione  degli  interventi  di  riqualificazione  sismica  del
  patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  un'efficiente  programmazione   degli
interventi  di  riqualificazione  sismica  del  patrimonio   edilizio
privato  con  destinazione  d'uso  residenziale,  non   oggetto   dei
contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e  alla  quantificazione  dei
relativi oneri economici, i  Comuni  di  Bacoli,  Napoli  e  Pozzuoli
provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  alla  regione  Campania   e   al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio
interessato  dall'analisi  di  vulnerabilita'  sismica  dell'edilizia
privata di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  e  comma  3,
lettera b), del medesimo  decreto-legge  n.  140  del  2023,  con  la
specificazione degli esiti di detta analisi ove gia' disponibili,  in
relazione ai quali risultino rilasciati titoli  edilizi  abilitativi,
anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi  di  cui  al
primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate
istanze di condono ai sensi della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,
della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e non ancore definite alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  conclusione   dell'analisi   di
vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  b),  e  comma  3,  lettera   b),   del   medesimo
decreto-legge n. 140 del  2023,  la  regione  Campania  trasmette  al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  una   proposta   di   programma   di   interventi   di
riqualificazione sismica degli immobili individuati  all'esito  della
predetta analisi  come  a  piu'  elevata  vulnerabilita'  sismica  ed
inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero
in relazione ai quali il comune  abbia  comunicato  alla  regione  il
sopravvenuto  rilascio  del  provvedimento  di   concessione   o   di
autorizzazione in sanatoria. La proposta  contiene,  in  particolare,
una ricognizione  delle  risorse  eventualmente  gia'  finalizzate  a
legislazione vigente  per  interventi  di  riqualificazione  sismica,
l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione
sismica e la stima del  relativo  fabbisogno  economico  complessivo,
anche connesso alla necessita'  di  individuare  eventuali  soluzioni
temporanee per esigenze abitative o produttive, da  utilizzare  nelle
more  dell'effettuazione  dei  predetti  interventi.   In   caso   di
inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per  la
protezione civile e le politiche del mare propone al  Presidente  del
Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri  sostitutivi  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
Art. 8 
 
Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli
                   edifici residenziali inagibili 
 
  1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio
privato  danneggiato  dal  sisma  del  20  maggio  2024  verificatosi
nell'ambito della crisi bradisismica in atto  nella  zona  dei  Campi
Flegrei, e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024  e
di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il
riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2
in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale
e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata  per  inagibilita'
in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   delle   competenti   autorita'   in
conseguenza del predetto  evento  sismico  del  20  maggio  2024.  Il
contributo di cui al precedente periodo spetta, altresi',  in  favore
dei  nuclei  familiari  la  cui  abitazione  principale,  abituale  e
continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita'  in
esecuzione di provvedimenti per i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  sia  stata  chiesta  la  verifica  di
agibilita' in conseguenza del predetto evento sismico del  20  maggio
2024. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per metro quadro  di
superficie  coperta  dell'edificio,   come   individuata   ai   sensi
dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del
15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del  Governo  ai  fini
della ricostruzione nei territori interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario
dell'unita' immobiliare sgomberata ovvero al conduttore  a  tal  fine
delegato   dal   proprietario   o    dall'usufruttario    dell'unita'
immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore  presenta,  unitamente
alla  domanda  di  contributo,  l'atto  di   delega   al   ripristino
dell'immobile rilasciato dal proprietario o  dall'usufruttuario.  Per
ogni  unita'  immobiliare  e'  ammissibile  una   sola   domanda   di
contributo.  Il  contributo  e'  concesso,  nel  limite  massimo  per
edificio di euro 450/mq per edifici  con  danni  leggeri  e  di  euro
1.200/mq  per  edifici  con  danni  severi,  da  utilizzare  per   il
ripristino  in  tempi  rapidi  della  funzionalita'  degli  immobili,
attraverso interventi di riparazione e interventi locali  su  edifici
con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici
con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le
costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2. 
  3. La domanda di contributo di cui al comma  1  e'  presentata  dal
soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel  cui  territorio
e' ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche  la
dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  in  ordine
all'eventuale  spettanza  di  ulteriori  contributi  pubblici  o   di
indennizzi assicurativi per la copertura  dei  medesimi  danni,  sono
obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilita' della stessa: 
    a) la  documentazione  necessaria  per  il  rilascio  del  titolo
edilizio ove prescritto; 
    b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1; 
    c) la dichiarazione asseverata  da  parte  di  un  professionista
abilitato che attesti il nesso di causalita' tra l'evento sismico del
20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento  di
sgombero. La dichiarazione deve recare, altresi', la descrizione  dei
danni prodotti, i  lavori  da  eseguire  e  la  relativa  valutazione
economica mediante computo  metrico  estimativo  e  quadro  economico
dell'intervento, nonche' la quantificazione delle competenze tecniche
nella misura massima del 10 per cento  dell'importo  dei  lavori.  La
dichiarazione  asseverata  attesta,  altresi',  la  finalita'  e   la
idoneita'  degli  interventi  di  riqualificazione   sismica   e   di
riparazione del danno, ai fini  della  revoca  del  provvedimento  di
sgombero; 
    d) la documentazione attestante lo  stato  legittimo  dell'unita'
immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  ovvero,  in  caso  di  unita'
immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  copia  del
provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. 
  4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  nel  caso  di
interventi  relativi  a  edifici  con  piu'  unita'  immobiliari,  il
riconoscimento del contributo  in  favore  degli  aventi  diritto  e'
subordinato  alla  presentazione,  unitamente  alla  domanda,  di  un
progetto  unitario  per  l'intero  edificio,   inteso   come   unita'
strutturale  ai  sensi  delle  norme  tecniche  per  le   costruzioni
approvate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 17 gennaio 2018. Il  contributo,  ai  sensi  di  quanto
previsto dal primo periodo, e' dovuto anche  qualora  tra  le  unita'
immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre  alle  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi  del  comma  1,
unita' immobiliari adibite ad  abitazione  non  principale  o  aventi
destinazione d'uso diversa da quella residenziale. 
  5. I Comuni istruiscono le  domande  e  adottano  il  provvedimento
espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione  della
domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al
comma  7,  a  pena  di  decadenza  del  diritto  al  contributo,  gli
interventi di cui al comma 2 devono essere  ultimati  e  deve  essere
redatto il certificato di regolare esecuzione. 
  6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto  degli
eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione  sismica,
di quelli eventuali riconosciuti  da  una  amministrazione  pubblica,
anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio  per
analoghe finalita' o per la riparazione del medesimo  danno  o  degli
eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni
e  sono  concessi  a  condizione  che  gli  immobili  danneggiati  in
conseguenza del predetto evento sismico  del  20  maggio  2024  siano
muniti  del  prescritto  titolo  abilitativo  e  realizzati  in   sua
conformita' ovvero siano muniti di  titolo  in  sanatoria  conseguito
alla data di presentazione della relativa domanda. 
  7. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare, adottato entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze,  previa  intesa  con  il  Presidente  della  regione
Campania, sono definiti: 
    a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli
delle risorse di cui al comma 1 e le modalita' di trasferimento  agli
stessi delle risorse assegnate; 
    b) le procedure e i criteri di  priorita'  nell'assegnazione  dei
contributi  nonche'  i  criteri  di  determinazione  del   contributo
riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2
e le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari; 
    c) le modalita' di presentazione  delle  domande  di  contributo,
anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme; 
    d) i termini di conclusione degli interventi e di  redazione  del
certificato di regolare esecuzione degli stessi per le  finalita'  di
cui al comma 5, secondo periodo; 
    e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da parte dei  Comuni
dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi  di
cui al comma 2. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
si provvede: 
    a) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 277, della legge  30  dicembre  2023,  n.  213,
relativamente all'intervento riguardante  il  completamento  Progetto
Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge; 
    b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno  degli  anni  2025  e
2026,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 4.185.639 euro per  l'anno  2025  e  4.861.576  euro  per
l'anno 2026; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827  euro  per
l'anno 2026; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025  e  780.885  euro  per
l'anno 2026; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
465.576 euro per l'anno 2025; 
      5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025  e
752.551 euro per l'anno 2026; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per 917.524 euro per l'anno 2025; 
      7) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 1.186.002 euro per  l'anno  2025  e  680.370
euro per l'anno 2026; 
      9) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194  euro  per
l'anno 2026; 
      10) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453  euro  per
l'anno 2026; 
      11) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026; 
      12) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle  foreste  per  250.703  euro  per
l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026; 
      13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026; 
      14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026; 
      15) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026. 
Art. 9 
 
Supporto alla capacita' operativa del Dipartimento  della  Protezione
  Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 
  1.  In  considerazione   dell'aggravio   dei   carichi   operativi,
amministrativi e  gestionali  derivanti  dalle  misure  di  cui  alla
presente Capo, al fine  di  supportare  la  capacita'  operativa  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n.  140  del
2023 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
    b) al terzo periodo le parole:  «dieci  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «venti unita'», le parole:  «nove  di  personale  non
dirigenziale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «diciannove   di
personale non dirigenziale» e le parole: «fino al numero  massimo  di
quattro unita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  numero
massimo di otto unita'»; 
    c) all'ottavo periodo, le parole: «e di 655.664 euro  per  l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 907.339 per l'anno  2024  e
di 1.159.014 per l'anno 2025». 
Art. 10 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   dell'articolo   9,
quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014  per
l'anno 2025, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Al fine di accelerare la realizzazione  degli  investimenti  nel
territorio  della  regione  Campania,  con  delibera   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  e'  assegnata  alla
regione Campania per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),  del
citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro  388.557.000,
di cui fino  a  euro  97.139.250  per  l'anno  2024  e  fino  a  euro
291.417.750 per l'anno 2025, a  valere  sulle  risorse  indicate  per
detta regione nella delibera del CIPESS n. 25  del  2023,  pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  269  del  17  novembre  2023.  Per  le
finalita' di cui al presente comma, si intendono come  da  completare
gli  investimenti  gia'  finanziati  con  le  risorse  del  Programma
operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che,  entro  il  termine
ultimo per l'ammissibilita' della spesa previsto dal regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del  17  dicembre
2013, non si configurano come  operazioni  completate  ai  sensi  del
medesimo regolamento e che l'Autorita' di gestione si e' impegnata  a
rendere funzionanti entro i termini  e  con  le  modalita'  stabilite
dalle regole di chiusura  del  periodo  di  programmazione  2014-2020
previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla
chiusura   dei   programmi   operativi   adottati   per   beneficiare
dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo  regionale,  del  Fondo
sociale europeo, del Fondo di coesione, del  Fondo  europeo  per  gli
affari  marittimi  e  la  pesca  e  dei  programmi  di   cooperazione
transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione
(IPA II) (2014-2020)» di cui  alla  comunicazione  della  Commissione
europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022. 
Art. 11 
 
Ulteriori disposizioni per la gestione degli  interventi  post  sisma
                         2016 Centro Italia 
 
  1. A decorrere dal 1° settembre 2024 e' disposta la cessazione  del
contributo  per  l'autonoma  sistemazione  di  cui   all'articolo   3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
388 del 26 agosto 2016. 
  2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma  1  e
fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto  un  contributo  denominato
«contributo per il disagio abitativo finalizzato alla  ricostruzione»
in favore dei nuclei familiari, gia' percettori  del  contributo  per
l'autonoma sistemazione, la cui  abitazione  principale,  abituale  e
continuativa sia stata distrutta in tutto o  in  parte  o  gravemente
danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato
i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  a  partire
dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda  di  contributo
per gli interventi per il ripristino con miglioramento o  adeguamento
sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e'  riconosciuto,
altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al  comma
3, ai nuclei familiari  la  cui  abitazione  principale,  abituale  e
continuativa deve essere sgomberata per  l'esecuzione  di  interventi
per il ripristino  con  miglioramento  o  adeguamento  sismico  degli
edifici. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai  soggetti  che
alla data  degli  eventi  sismici  in  rassegna  dimoravano  in  modo
abituale  e  continuativo  in  un'unita'  immobiliare   condotta   in
locazione, con esclusione degli assegnatari di  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica. 
  3. I criteri, le modalita' e le condizioni  per  il  riconoscimento
del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2,  anche  ai
fini del rispetto del limite  di  spesa  di  cui  al  comma  6,  sono
disciplinati  dal  Commissario  Straordinario  del  Governo  di   cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11  gennaio  2023,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,  con
ordinanze  adottate  ai  sensi   dell'articolo   2   comma   2,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2
e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per  il  rientro
nell'abitazione, determinate con le ordinanze di  cui  al  precedente
periodo. Il  beneficiario  perde  il  diritto  alla  concessione  del
contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere  di
stabilita'. 
  4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed  erogano
il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3  secondo
i criteri e le modalita' stabilite dal Commissario Straordinario  del
Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate,
anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano  l'assistenza  e  la
collaborazione al  Commissario  Straordinario  del  Governo  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi  2  e  3,   con
particolare  riguardo  alla  raccolta  e  alla  verifica  dei   dati,
avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. 
  5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che  alla
data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo  abituale  e
continuativo in un'unita' immobiliare condotta  in  locazione  e  che
risultano assegnatari di una soluzione abitativa in  emergenza  o  di
unita' immobiliari  reperite  dalla  pubblica  amministrazione,  sono
tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni  stabiliti
per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica
decurtato del 30 per cento. 
  6. Al fine di consentire al Commissario straordinario  del  Governo
l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno  2024,  il
Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15  agosto
2024,  sulla   contabilita'   speciale   intestata   al   Commissario
Straordinario di Governo  per  la  ricostruzione  la  somma  di  euro
34.000.000, che costituisce limite di spesa. 
  7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure  di  cui  ai
commi  2,  3  e  4  del  presente  articolo,  sono   trasferite   con
provvedimenti  del  Commissario  straordinario   sulla   contabilita'
speciale dei Presidenti delle  Regioni,  che  procedono,  con  propri
provvedimenti e nel rispetto dei criteri,  delle  modalita'  e  delle
condizioni  definite  ai  sensi  del   comma   3,   alla   successiva
assegnazione in favore dei Comuni interessati. 
  8. Per le medesime finalita' di cui al  comma  6,  il  Dipartimento
della protezione civile, all'esito del  completamento  dell'attivita'
di  rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai   Comuni   per   il
riconoscimento del contributo  per  l'autonoma  sistemazione  di  cui
all'articolo  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le
eventuali  economie  di  spesa  sulla   contabilita'   speciale   del
Commissario Straordinario. 
Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 
 
  1. All'articolo 19 del decreto-legge 19  settembre  2023,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  «A  decorrere  dall'anno  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»; 
    b) al comma 3, le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e  euro
5.262.307 annui», «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e  euro  11.278.750
annui», «euro 1.505.000 per l'anno  2024  e  euro  3.010.000  annui»,
«euro 2.902.500 per l'anno 2024 e  euro  5.805.000  annui»  ed  «euro
35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui»  sono  sostituite
rispettivamente  dalle  seguenti:  «euro  6.268.803   annui»;   «euro
11.908.750 annui»; «euro 3.177.860 annui»; «euro 6.128.730  annui»  e
«euro 75.996.252 annui»; 
    c) al comma 8, alinea e lettera a), le  parole  «euro  62.669.029
per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per
l'anno 2024». 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro  6.142.338
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal  2025  al
2029, a valere  sulle  risorse  del  Programma  Nazionale  FESR  FSE+
«Capacita' per la coesione  2021-2027»  approvato  con  decisione  di
esecuzione C (2023) 374  del  12  gennaio  2023,  ferme  restando  le
modalita' di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37
e 95 del regolamento (UE) 2021/1060  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021; 
    b) quanto a euro 1.006.496  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a  euro  630.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    d) quanto a  euro  167.860  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo  a  favore  delle  citta'
metropolitane di cui  all'articolo  1,  comma  783,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
    e) quanto a  euro  323.730  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo a favore  delle  province
di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178; 
    f) quanto a euro 4.014.252  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
Art. 13 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 2 luglio 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Musumeci,    Ministro    per     la
                                  protezione civile  e  le  politiche
                                  del mare 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

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