Roma, 9 ott. (askanews) – La Corte d’Appello di Torino, con una sentenza pubblicata il 5 settembre scorso, ha condannato un caseificio non autorizzato all’utilizzo della DOP Grana Padano che usava il nome formaggio “Gran Riserva Italia” per designare i propri prodotti a pasta dura da grattugia. Il nome, è stato sancito, evocava illeggitimamente la Dop e in particolare la categoria “Riserva Oltre i 20 mesi” che identifica il Grana Padano a maggiore stagionatura.
“Si tratta di una sentenza che giudico luminosa e da prendere come riferimento nelle tutela dei prodotti DOP – commenta in una nota Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano – riprende e porta nei tribunali italiani principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa e diventa così una pietra miliare contro i similari e le loro politiche di immagine e di comunicazione fuorvianti per i consumatori”.
La vicenda al centro del contenzioso si riferiva all’utilizzo dei termini “Gran Riserva Italia” nella presentazione di un formaggio a pasta dura commercializzato in una GDO italiana in forme di grossa pezzatura (circa 26 kg), con scalzo laterale arrotondato marchiato a fuoco con un logo ellittico attraversato dalla scritta orizzontale a caratteri cubitali “ITALIA” circondata dai termini “Gran Riserva” e dal claim “Latte 100% italiano”.
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano DOP aveva chiesto giudizialmente di dichiarare che si trattasse di una “evocazione” della nota DOP protetta dall’Unione europea, ossia di una fattispecie in cui l’etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto generico possono indebitamente richiamare nella mente del consumatore il prodotto tipico tutelato dall’Ue. “La Corte d’Appello di Torino ha condiviso questa impostazione con una motivazione cristallina – sottolinea Berni – che ha fatto il punto sulla tutela predicabile a favore delle DOP e IGP in Italia e nell’ordinamento europeo”.