Al punto “Art. 5”, del DECRETO-LEGGE 2 luglio 2024, n. 91, sono indicate le Misure sui Contributi per l’autonoma sistemazione
La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, puo’ assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilita’ in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorita’ in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024.
Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresi’, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita’ in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
Il contributo e’ riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu’ unita’. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta’ superiore a 65 anni, persone con disabilita’ con una percentuale di invalidita’ non inferiore al 67 per cento, e’ concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, anche a seguito dell’attuazione degli interventi disciplinati dall’articolo 8 del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l’esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l’erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l’anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l’anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,
Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilita’ speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.