Al punto “Art. 8”, del DECRETO-LEGGE 2 luglio 2024, n. 91, sono indicate le Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.
Al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e’ autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell’anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita’ in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorita’ in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresi’, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita’ in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita’ in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
Il contributo di cui al comma 1 e’ concesso per metro quadro di superficie coperta dell’edificio, come individuata ai sensi dell’articolo 3, lettera ff) dell’Allegato 1 all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all’usufruttuario dell’unita’ immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttario dell’unita’ immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l’atto di delega al ripristino dell’immobile rilasciato dal proprietario o dall’usufruttuario. Per ogni unita’ immobiliare e’ ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo e’ concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalita’ degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.
La domanda di contributo di cui al comma 1 e’ presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio e’ ubicato l’immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilita’ della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalita’ tra l’evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all’immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresi’, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell’intervento, nonche’ la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell’importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresi’, la finalita’ e la idoneita’ degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell’unita’ immobiliare ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unita’ immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
Per le finalita’ di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con piu’ unita’ immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto e’ subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l’intero edificio, inteso come unita’ strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, e’ dovuto anche qualora tra le unita’ immobiliari componenti l’edificio siano presenti, oltre alle unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unita’ immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale.
I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.
I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalita’ o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformita’ ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.