La domanda va presentata online nei due mesi che precedono il parto
Nuove tutele anche per i lavoratori autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione Separata che avranno diritto ad un’indennità economica, riconosciuta pure in caso di adozione o affidamento.
Una novità rilevante che, oltre ad ampliare la platea dei beneficiari, introduce regole specifiche su requisiti, durata, flessibilità e modalità di domanda.
In una nota diffusa il 26 settembre 2025, l’INPS ha spiegato che l’indennità spetta agli iscritti alla Gestione Separata che non percepiscono pensione, non hanno un’altra copertura obbligatoria prevalente per la maternità e hanno versato almeno un mese di contributi nei 12 mesi precedenti l’evento.
“Il periodo tutelato copre in via generale due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita, per un totale di cinque mesi più il giorno del parto. L’indennità spetta comunque se il parto avviene prima o dopo il termine. È prevista la possibilità di flessibilità – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – un mese prima e quattro dopo, oppure l’intero periodo di cinque mesi successivamente al parto”.
“Il congedo di paternità interviene se la madre non può fruire della maternità per morte, grave infermità o abbandono – prosegue Benna – oppure in caso di affidamento esclusivo al padre. La durata copre il periodo non utilizzato dalla madre o, se la madre non lavora, tre mesi dal parto”.
L’indennità è pari all’80% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi ed è erogata direttamente dall’INPS tramite bonifico bancario o postale. La domanda deve essere presentata online, preferibilmente nei due mesi che precedono il parto.